Statuto

Statuto dell’Associazione di volontariato

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele 24 bis - 10123 TORINO

Codice Fiscale: 97773590019

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REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO 79-15353

PER VERSAMENTI O EROGAZIONI LIBERALI: 
CODICE IBAN IT 44B0335901600100000144461

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi della Legge 266/1991 , l'Organizzazione di volontariato denominata MOVIMENTO SALUTE ( MS) con sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

 

2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 17.

 

 

Art. 2

Scopi e finalità

 

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale si prefigge lo scopo di:

 

A)PROMUOVERE,INCONTRI,CONFERENZE,MANIFESTAZIONI, RAPPRESENTAZIONI, EVENTI CULTURALI PER IL MANTENIMENTO DEL BENESSERE E PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE, LEGATE AL NOSTRO MODO DI VIVERE E DI COMPORTARCI.

 

B) PROMUOVERE IL MANGIARE BENE E SANO ADATTO AL NOSTRO ORGANISMO

 

C) PROMUOVERE LA CORRETTA ATTIVITA' QUOTIDIANA IN FUNZIONE DELL'ETA' E DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

 

 

  • Fornire indicazioni per il supporto diretto al malato, oltre che indicazioni alle famiglie sia per sostituzione temporanea di un familiare nell’assistenza del malato, sia per accompagnamento del paziente presso studi medici o ospedali e per un supporto psicologico.

  • Fornire informazioni sui problemi assistenziali, riabilitativi e sanitari utili per il monitoraggio e la cura della patologia.

  • Fornire indicazioni idonee allo svolgimento delle pratiche burocratiche necessarie per potere usufruire dei vari servizi socio-sanitari

  • Fornire indicazioni per il sostegno morale ed umano del malato

 

Art. 3

Attività

 

1) Le attività saranno svolte dall'Associazione, principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte , prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

 

3) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

 

 

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

 

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;

  2. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

 

  1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Quote associative e contributi degli aderenti;

  2. Contributi di privati;

  3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  4. Contributi di organismi internazionali;

  5. Donazioni e lasciti testamentari;

  6. Rimborsi derivanti da convenzioni;

  7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

4) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione

 

5) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

 

Art. 5

Soci

 

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

 

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

 

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

 

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

 

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

 

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

 

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

 

5) La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;

  2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;

  3. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall’eventuale sollecito scritto;

  4. per causa di morte.

 

6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

 

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

 

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

 

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

  1. I soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;

  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

  • i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

  1. I soci sono obbligati:

  • all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

  • al pagamento nei termini della quota associativa, che deve essere versata entro il mese di gennaio, salvo variazioni approvate dall’assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

 

Art. 8

Organi dell’Associazione

 

1) Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Consiglio direttivo;

  • Il Presidente.

 

Art. 9

Assemblea dei Soci

 

1) L’Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

 

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

 

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati

 

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

 

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

 

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

 

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

 

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale, oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

 

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

 

2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

 

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Aprile dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

 

4) L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

  • discute ed approva i programmi di attività;

  • elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione;

  • ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

  • approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;

  • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

  • delibera sull’esclusione dei soci;

  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  • delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.

  • determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

  • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.

 

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

 

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

 

1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

 

2) Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

 

3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12

Consiglio Direttivo

 

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di nove consiglieri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

 

2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

 

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario

 

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

 

5) I Consiglieri assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive decadono automaticamente dall’incarico. In caso di morte, dimissioni, decadimento o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

 

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

 

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

 

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

  • delibera sulle domande di nuove adesioni;

  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

  • ha facoltà di costituire un Comitato Scientifico a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

 

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

 

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

 

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

 

11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

 

12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

 

Art. 13

Presidente

 

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

 

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

 

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

 

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

5)Il Presidente può aprire, estinguere, trasferire conti correnti bancari e postali, con la possibilità

di dare eventuali deleghe a tale scopo al Tesoriere e/o al Segretario

 

6) Il presidente ha facoltà di acquisti gestionali per quella ordinaria e non patrimoniale, sino ad un importo di Euro 2.000 senza delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarla in occasione della successiva riunione.

 

 

Ar14

Il Collegio dei revisori dei conti

 

1) Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri soci effettivi.

 

2) I Revisori contabili durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

Art. 15

Il Presidente onorario

 

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.

 

2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.

 

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

 

Art. 16

Comitato Scientifico

 

Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Scientifici a cui partecipano gli esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato. Il presidente della M.S. è automaticamente il coordinatore del C.S.

 

 

Art. 17

Scioglimento

 

1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

 

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ,

 

Art. 18

Norme finali

 

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

 

 

 

Statuto dell’Associazione di volontariato

SEDE LEGALE C.SO VITT.EMANUELE 24 BIS 10123 TORINO

CORRISPONDENZA: V.S.S.P. VIA GIOLITTI, 21 10123 TORINO

C0DICE FISCALE N. 97773590019

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